Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali  modifiche  sono  riportate sul terminale tra i segni (( ...
)).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
          Ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico
  1.  Per  procedere  al  riordino,  gestione  e  valorizzazione  del
patrimonio   immobiliare   dello   Stato,  anche  in  funzione  della
formulazione  del conto generale del patrimonio, di cui agli articoli
5,  comma  2,  della  legge  3 aprile 1997, n. 94, e 14, comma 2, del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, l'Agenzia del demanio, con
propri decreti dirigenziali, individua, sulla base e nei limiti della
documentazione  esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, i
singoli  beni,  distinguendo  tra beni demaniali e beni facenti parte
del patrimonio indisponibile e disponibile.
  2.  ((  L'Agenzia  del  demanio,  con  propri decreti dirigenziali,
individua  )) i beni degli enti pubblici non territoriali, i beni non
strumentali   in   precedenza   attribuiti   a   societa'   a  totale
partecipazione   pubblica,   diretta  o  indiretta,  riconosciuti  di
proprieta'   dello   Stato,   nonche'   i  beni  ubicati  all'estero.
L'individuazione  dei  beni  degli  enti  pubblici  e  di quelli gia'
attribuiti  alle  societa' suddette e' effettuata anche sulla base di
elenchi predisposti dagli stessi.
  3. I decreti di cui ai commi 1 e 2, da pubblicare nella (( Gazzetta
Ufficiale, )) hanno effetto dichiarativo della proprieta', in assenza
di   precedenti   trascrizioni,  e  producono  gli  effetti  previsti
dall'articolo  2644  del  codice  civile, nonche' effetti sostitutivi
dell'iscrizione del bene in catasto.
  4.   Gli   uffici   competenti   provvedono,  se  necessario,  alle
conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.
  5.  Contro  l'iscrizione del bene negli elenchi di cui ai commi 1 e
2,  e'  ammesso  ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro
sessanta  giorni  dalla pubblicazione nella (( Gazzetta Ufficiale, ))
fermi gli altri rimedi di legge.
  6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai beni
di  regioni,  province,  comuni  ed altri enti locali che ne facciano
richiesta,   ((   nonche'   ai  beni  utilizzati  per  uso  pubblico,
ininterrottamente   da   oltre   venti  anni,  con  il  consenso  dei
proprietari. ))
          Riferimenti normativi:
              - Il  testo  dell'art. 5, comma 2, della legge 3 aprile
          1997,  n. 94 (Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e
          successive  modificazioni  e integrazioni, recante norme di
          contabilita'  generale  dello Stato in materia di bilancio.
          Delega   al   Governo  per  l'individuazione  delle  unita'
          previsionali  di  base  del  bilancio  dello  Stato), e' il
          seguente:
              "2.  In  funzione degli obiettivi di cui al comma 1, il
          decreto  legislativo  ivi  previsto  provvedera' altresi' a
          ristrutturare il rendiconto generale dello Stato prevedendo
          la  suddivisione  in capitoli delle unita' previsionali, in
          modo  da  consentire la valutazione economica e finanziaria
          delle  risultanze,  di  entrata e di spesa, evidenziando le
          entrate  realizzate  e  i risultati conseguiti in relazione
          agli  obiettivi stabiliti negli strumenti di programmazione
          economico-finanziaria  e  di  bilancio,  agli indicatori di
          efficacia   e   di   efficienza  ed  agli  obiettivi  delle
          principali  leggi  di  spesa,  nonche' introducendo, per il
          conto  del  patrimonio,  un  livello di classificazione che
          fornisca l'individuazione dei beni dello Stato suscettibili
          di  utilizzazione  economica,  anche ai fini di una analisi
          economica della gestione patrimoniale".
              - Il   testo   dell'art.   14,   comma  2  del  decreto
          legislativo  7 agosto  1997,  n.  279 (Individuazione delle
          unita'  previsionali  di  base  del  bilancio  dello Stato,
          riordino  del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione
          del rendiconto generale dello Stato), e' il seguente:
              "2. Ai fini della loro gestione economica i beni di cui
          all'art.  822  del  codice civile, fermi restando la natura
          giuridica  e  i  vincoli  cui sono sottoposti dalle vigenti
          leggi,  sono  valutati  in  base  a  criteri  economici  ed
          inseriti nel conto generale del patrimonio dello Stato".
              - Il  testo  dell'art.  2644  del  codice civile, e' il
          seguente:
              "Art.  2644  (Effetti  della  trascrizione). - Gli atti
          enunciati   nell'articolo   precedente  non  hanno  effetto
          riguardo  ai  terzi che a qualunque titolo hanno acquistato
          diritti  sugli  immobili  in  base  a  un atto trascritto o
          iscritto   anteriormente   alla   trascrizione  degli  atti
          medesimi.
              Seguita  la trascrizione, non puo' avere effetto contro
          colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di
          diritti   acquistati   verso   il  suo  autore,  quantunque
          l'acquisto risalga a data anteriore".